337cb25c-6880-4e58-9ab5-857f0a02815c

Bollo fatture elettroniche, chi deve pagare entro il 30 settembre?

2025-09-23 18:14

Array() no author 87701

fattura-elettronica, bollo,

Bollo fatture elettroniche, chi deve pagare entro il 30 settembre?

Quali partite iva chiamate alla cassa entro il 30 settembre 2025?

Le fatture soggette a bollo

L’imposta di bollo è dovuta misura di 2 euro sulle fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad Iva di importo superiore a 77,47 euro. L’obbligo di applicazione del bollo riguarda tutte le fatture non soggette ad iva, ovvero quelle emesse a fronte di:


  • operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo;
  • operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972;
  • operazioni esenti;
  • operazioni non soggette ad iva in quanto non territorialmente rilevanti (art. 7-ter e ss);
  • operazioni non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

Tempistiche di versamento del bollo virtuale

La regola generale prevede che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia dovuta trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi, rispettivamente, entro il 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre) e 28 febbraio (4° trimestre).


Tuttavia, in ottica di semplificazione, sono state via via introdotte delle deroghe alla regola generale che riguardano essenzialmente le scadenze del bollo relativo applicato nei primi due trimestri.


E’ infatti possibile versare al 30 settembre (anziché 31 maggio) cumulativamente anche il bollo del primo trimestre 2025, laddove l’ammontare dovuto con riferimento alle fatture del suddetto trimestre non superi l’importo di 5.000 euro. Ulteriore semplificazione consiste nella possibilità di posticipare ulteriormente il versamento dei primi due trimestri dell’anno al 30 novembre, se l’ammontare complessivo del bollo calcolato sui primi due trimestri, non eccede l’ammontare di 5.000 euro. Quindi, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire in concomitanza con la scadenza prevista per il bollo del terzo trimestre, ovvero entro il 30 novembre.


Dunque, riepilogando:


  • se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il relativo versamento può essere eseguito entro il 30 settembre;
  • se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il relativo versamento dei due trimestri può essere eseguito nella data postuma del 30 novembre, unitamente al pagamento del terzo trimestre.

Pertanto sono tenuti a pagare entro il 30 settembre quei contribuenti che, dai conteggi del bollo dovuto nei primi due trimestri, risultano a debito per un importo superiore a 5.000 euro.


Gli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate elabora, con cadenza trimestrale, gli elenchi delle fatture elettroniche emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.


Vengono così definiti due elenchi (A e B), consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi


  1. elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
  2. elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

L’Agenzia segnala che il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle indicate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.


Si ricorda che le modifiche all’Elenco B vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.


Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si segnalano i seguenti casi:


  • deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”);
  • devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
  • devono riferirsi al trimestre in oggetto.

Le modalità di pagamento

Sono previste le seguenti modalità di pagamento dell’imposta di bollo, in particolare:


  • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA.
    Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente;
  • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

In quest’ultima ipotesi, i codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:


  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell’omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:


  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.


di Alessandro Carlesimo - articolo del 16/9/2025 QuotidianoFiscale.it