L’imposta di bollo è dovuta misura di 2 euro sulle fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad Iva di importo superiore a 77,47 euro. L’obbligo di applicazione del bollo riguarda tutte le fatture non soggette ad iva, ovvero quelle emesse a fronte di: La regola generale prevede che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia dovuta trimestralmente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi, rispettivamente, entro il 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre) e 28 febbraio (4° trimestre). Tuttavia, in ottica di semplificazione, sono state via via introdotte delle deroghe alla regola generale che riguardano essenzialmente le scadenze del bollo relativo applicato nei primi due trimestri. E’ infatti possibile versare al 30 settembre (anziché 31 maggio) cumulativamente anche il bollo del primo trimestre 2025, laddove l’ammontare dovuto con riferimento alle fatture del suddetto trimestre non superi l’importo di 5.000 euro. Ulteriore semplificazione consiste nella possibilità di posticipare ulteriormente il versamento dei primi due trimestri dell’anno al 30 novembre, se l’ammontare complessivo del bollo calcolato sui primi due trimestri, non eccede l’ammontare di 5.000 euro. Quindi, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire in concomitanza con la scadenza prevista per il bollo del terzo trimestre, ovvero entro il 30 novembre. Dunque, riepilogando: Pertanto sono tenuti a pagare entro il 30 settembre quei contribuenti che, dai conteggi del bollo dovuto nei primi due trimestri, risultano a debito per un importo superiore a 5.000 euro. L’Agenzia delle Entrate elabora, con cadenza trimestrale, gli elenchi delle fatture elettroniche emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Vengono così definiti due elenchi (A e B), consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi” L’Agenzia segnala che il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle indicate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi. Si ricorda che le modifiche all’Elenco B vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si segnalano i seguenti casi: Sono previste le seguenti modalità di pagamento dell’imposta di bollo, in particolare: In quest’ultima ipotesi, i codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti: in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell’omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono: Le fatture soggette a bollo
Tempistiche di versamento del bollo virtuale
Gli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate
Le modalità di pagamento
Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente;
di Alessandro Carlesimo - articolo del 16/9/2025 QuotidianoFiscale.it

