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Vademecum "Rottamazione–Quater"

2023-03-05 11:47

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Vademecum "Rottamazione–Quater"

Le risposte alle più frequenti domande sulla quarta edizione della definizione agevolata delle cartelle.



La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto la quarta edizione della definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione quater).

La misura copre i debiti risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.




I vantaggi dell’adesione


L’ istituto consente di estinguere le passività mediante la corresponsione della (sola) quota capitale e delle spese di procedura. Non sono viceversa dovute le somme addebitate a titolo di interessi di mora, di sanzioni e di aggio della riscossione.


Più precisamante,  il contribuente che aderisce alla rottamazione - quater dovrà pagare:


  • Tributo originario a titolo di capitale;
  • Spese legate alle procedure esecutive di riscossione già avviate;
  • Oneri di notifica della cartella di pagamento.

Con riferimento ai carichi che incorporano le sole sanzioni amministrative (ad esempio  sanzioni per violazioni del Codice della strada) lo sconto consisterà nella decurtazione degli interessi di mora, delle maggiorazioni e dell’aggio di riscossione.


Da non dimenticare gli ulteriori benefici collaterali e non pecuniari connessi all’adesione.


A seguito dell’avvenuta domanda sono infatti:


  • Sospesi i termini di prescrizione e decadenza, così come anche i termini relativi ai pagamenti derivanti da precedenti dilazioni ancora in essere alla data di presentazione;
  • Bloccate le misure cautelari, (impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi ed ipoteche);
  • Bloccate le eventuali procedure esecutive per la riscossione e non possono essere proseguite misure esecutive già avviate precedentemente, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme determina l’estinzione delle procedure avviate.
  • Con riferimento ai debiti contributivi, il debitore non può essere considerato inadempiente ed ha la possibilità di vedersi rilasciare il DURC.


Come e quando aderire?


Per accedere alla definizione agevolata delle cartelle occorrerà formulare apposita istanza entro il 30 aprile 2023, in modalità telematica secondo le procedure definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet. Più in dettaglio, è possibile presentare la domanda:


  •  in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
  • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione;
  • delegando un intermediario che sia abilitato ai servizi “Equipro”.

L’Agenzia delle Entrate riscossione ha peraltro avviato l’apposita funzione di richiesta del prospetto informativo del singolo contribuente, recante la lista cartelle che possono essere “rottamate”.


 


E’ possibile sostituire/integrare una domanda di adesione già presentata?



Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le medesime modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. Le successive integrazioni, se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive delle precedenti.




Come e quando pagare?



È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:


  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  •  in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.


Di seguito i canali attraverso cui sarà possibile pagare:


  •  App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di Banche, Uffici postali e tabaccherie;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, su appuntamento.

 


Possono essere rottamati anche i contributi delle casse/ enti previdenziali privati?


Si, a condizione che l’ente creditore abbia adottato, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento e che lo abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate riscossione e pubblicato sul sito istituzionale.


Allo stato attuale le casse che aderiscono alla rottamazione quater sono:


  • Cassa forense solo per la definizione agevolata delle cartelle datate 2000-2021;
  • Cassa dei biologi ENPAB, anche in questo caso solo per la definizione agevolata, non per lo stralcio dei microdebiti;
  • Cassa ragionieri, ma solo per i crediti dal 2014;
  • INPGI Cassa previdenziale dei giornalisti;
  • ENPAV Cassa dei veterinari;

 

Cosa fare se la cartella è oggetto di contenzioso?



L’adesione alla rottamazione preclude la possibilità di contestare il dovuto, pertanto, nella domanda di adesione alla definizione agevolata, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.


 


Posso includere nella rottamazione anche cartelle che sono già oggetto di precedenti rottamazioni o rateizzazioni?


Si, la presenza di precedenti provvedimenti di rateizzazione o “Rottamazioni” non ancora completate ovvero decadute, non preclude di per sé l’accesso alla nuova definizione agevolata, semprechè i carichi in questione siano stati affidati all’agente entro il 30 giugno 2022.


Una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.


Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. Alternativamente, in caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.




Quante rate posso omettere senza decadere dai benefici dalla Rottamazione quater?


Il mancato pagamento dell’unica o una delle rate del piano alle scadenze di legge determina la revoca della definizione agevolata, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intera somma corrispondente all’importo rottamato. La decadenza dalla rottamazione, tuttavia, non preclude la possibilità di domandare un nuovo piano di rateazione ordinario.


  


Date da ricordare per il 2023


  • 30 Aprile 2023 > termine di presentazione della domanda;
  • 30 Giugno 2023 > entro questa data verrà comunicato dall’Agente l’esito dell’istanza e la liquidazione dell’importo;
  • 31 Luglio 2023 > scadenza per il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata della Rottamazione-quater;
  • 30 Novembre 2023 > scadenza della seconda rata dovuta della Rottamazione-quater.