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Il Tar ripristina l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi

2024-04-12 14:25

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Il Tar ripristina l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi

L' obbligo di comunicazione del titolare effettivo

Secondo quanto prescritto dal D.Lgs.231/2007, Decreto Mef n.55/2022 e ss. decreti attuativi, le imprese costituite nella forma di società di capitali, i trust ed alcuni altri enti con personalità giuridica, sono tenuti ad individuare il Titolare Effettivo e, per non incorrere in sanzioni, a comunicarlo al Registro Imprese con una specifica comunicazione alla camera di commercio territorialmente competente.



Nello specifico, i soggetti interessati dall'obbligo sono:


  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;
  • società cooperative;
  • associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art. 1 comma 2 lett. r) del Provvedimento) ‘residenti’ o meno in Italia;
  • enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
Nel Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy n.236 del 9 ottobre 2023, si prevedeva che, entro la data di entrata in vigore del Provvedimento (9 dicembre 2023), i soggetti sopra individuati avrebbero dovuto trasmettere i dati dei titolari effettivi.
Il /I titolare/i effettivo/i è/sono la persona fisica che ha la proprietà diretta/indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto, si tiene alternativamente conto dei seguenti criteri: 1) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 2) controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; 3) esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società; 4) possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Il soggetto tenuto all’adempimento è colui che dispone dei poteri di rappresentanza legale della società.

La sospensione in via cautelare dell’obbligo di comunicazione

Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n.8083 del 7 dicembre 2023, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attestava l’operatività, per determinate categorie di imprese e istituti affini, dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’identità del titolare effettivo al Registro delle imprese.


Il Provvedimento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023, recante " Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ”, disponeva quale termine ultimo per l’adempimento della comunicazione l’11 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto).




La sentenza Tar Lazio: ripristino dell’obbligo

La sospensione aveva interessato tutti i soggetti tenuti alla comunicazione alle due sezioni del Registro dei titolari effettivi. Ma le recenti sentenze (6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845/2024), emesse dal Tar Lazio, hanno ritenuto privi di fondamento i motivi dei ricorrenti i quali, in particolare, contestavano la ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini al trust ed il disposto dell’art. 7 c. 2 D.M. 55/2022, dove veniva prevista una forma di accesso generalizzata alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini. Dello stesso avviso era l'associazione di categoria "Assofiduciaria” che, infatti, riteneva che l’obbligo di comunicazione interessasse solo i trust, quali istituti atti a comportare “effettivamente” il trasferimento della titolarità effettiva dei beni al fiduciario. Conseguentemente.  dall'obbligo di comunicazione dovevano esser esclusi quelli che legittimano il solo esercizio dei poteri di amministrazione, tipico della fiducia di stampo romanistico.


Con riferimento al mandato fiduciario il TAR ha affermato che in esso, come per il trust, la titolarità formale dei beni oggetto del mandato e la legittimazione all’esercizio dei relativi diritti sono attribuiti a un soggetto, ovvero la società fiduciaria, diverso dal proprietario, ovvero il fiduciante, che rimane il titolare effettivo: da ciò si produce proprio quel rischio di occultamento che il legislatore europeo ha inteso contrastare con le disposizioni in materia di titolarità effettiva.


In merito al rilievo dei ricorrenti inerente il fatto che il D.M. 55/2022 preveda un accesso generalizzato alle informazioni sui titolari effettivi di tali entità, il TAR ha rilevato che, alla luce del quadro normativo sovranazionale e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22/11/2022, cause C-37/20 e C-601/20, tale accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare un “legittimo interesse”: a tal fine, ha richiamato il considerando n. 14 della Direttiva (UE) 2015/849, ove si parla espressamente di “legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode”.



Il Tribunale ha quindi ritenuto non condivisibile la necessità di tutelare la segretezza dei conferenti il mandato fiduciario così come la non opportunità di disvelare, sempre e comunque, i nomi dei beneficiari effettivi dei Trust in generale. Seppur la differenza sostanziale tra un conferimento in Trust ed un mandato fiduciario risiede, nel primo caso, nell’effettivo spossessamento del bene con poteri gestori pressochè esclusivi al Trustee, le motivazioni che spingono un soggetto a conferire un mandato fiduciario di tipo civilistico sono sovente  le medesime: esigenze di tutela e segretezza del nominativo del conferente mandato e intestazione formale dei beni in primis. Ciò premesso, anche il mandato fiduciario è stato ricompreso tra gli istituti giuridici affini al trust ai sensi del disposto dell’art. 7 c. 2 D.M. 55/2022.




Nuova scadenza per la comunicazione?

Sia pur nello sconcerto degli addetti ai lavori, chiamati al disbrigo immediato delle comunicazioni sospese, i termini hanno ripreso a decorrere dal 9 aprile 2024 (data in cui sono state depositate le sentenze del TAR) con scadenza prevista per l’11 aprile 2024, come era stato evidenziato da alcune Camere di Commercio e nel silenzio del TAR del Lazio che, nulla aveva statuito in merito all'eventuale "nuovo" termine per l’invio delle comunicazioni sospese. Per tale ragione, il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, aveva tentato di sensibilizzare i Ministeri coinvolti inviando una lettera a Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, rispettivamente Ministri dell’Economia e delle Imprese e del Made in Italy, in cui si chiedeva una proroga del termine dell’11 aprile 2024.
All'indomani della richiesta, il Ministero ha negato la proroga lo stesso 11 aprile, diramando una nota con cui è stato comunicato che "alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile p.v. compreso."