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Legge di Bilancio 2026: Rottamazione quinquies ai nastri di partenza

2026-01-05 11:37

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Legge di Bilancio 2026: Rottamazione quinquies ai nastri di partenza

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce la nuova definizione agevolata dei carichi pendenti.Domande entro il 30 aprile 2026

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che ripropone la Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“Rottamazione-quinquies”). La misura, in scia con quanto previsto nelle precedenti “edizioni”, permette di estinguere il proprio debito, senza corrispondere le somme accessorie dovute a titolo di interessi, sanzioni e aggio di riscossione.

 

Le cartelle interessate

La nuova rottamazione permette di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972 (avvisi connessi al controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento delle posizioni.

La rottamazione quinques, ad un’attenta analisi, è più selettiva rispetto alle precedenti definizioni in quanto sono escluse dall’abito applicativo i ruoli che derivano accertamenti d’imposte non dichiarate: è così limitata la sanatoria ai soli debiti d’imposta regolarmente dichiarati ma non riscossi.

Hanno accesso alla rottamazione anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

La norma, invece, esclude i debiti che sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

 

Le soluzioni di pagamento

Il pagamento del debito potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 e ogni singola rata non può essere inferiore a euro 100.

 

Presentazione ed effetti della domanda 

L’istanza di adesione alla rottamazione quinquies dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 con modalità esclusivamente telematiche. L’Agenzia delle Entrate riscossione pubblicherà a breve il modello di domanda e comunicherà l’operatività della procedura operativa. La presentazione della domanda fa sì che:

  • siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possano essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possano essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la domanda, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse.

 

Decadenza e perdita dei benefici

Anche la “Rottamazione-quinquies” non tollera l’inadempimento e infatti, in caso di opzione per il versamento in unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento dell’importo sgravato comporta la decadenza dai benefici, con conseguente iscrizione a ruolo del debito, maggiorato di sanzioni e interessi. Tuttavia, in caso di soluzione rateale, a differenza delle precedenti definizioni, viene concessa la possibilità di omettere al massimo una rata del piano: il mancato ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano comporta invece la revoca del piano.