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Il divieto di cessione parziale dei crediti da bonus edilizi

2023-11-12 17:11

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Il divieto di cessione parziale dei crediti da bonus edilizi

L’ articolo 121, comma 1-quater, D.L. 34/2020 ha introdotto il divieto di cessione parziale dei crediti da bonus edilizi. Come opera esattamente tale limitazi

Il contesto normativo e il blocco delle cessioni

Il meccanismo di cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni concesse in ambito “edilizio” è stato oggetto di numerose revisioni normative dirette a porre contrasto alle frodi, sino ad arrivare alla sua definitiva uscita di scena ordinata dal Decreto-legge 11/2023. La monetizzazione anticipata della detrazione sarà infatti permessa con riferimento ai soli lavori avviati entro il 16 febbraio 2023. Fanno eccezione a tale limitazione esclusivamente alcune ipotesi con specificità riferite ora alla tipologia di intervento (es. superamento ed eliminazione di barriere architettoniche) ora alla qualifica soggettiva del beneficiario (es. Iacp, onlus ecc.).

Di particolare interesse, soprattutto per coloro che hanno avviato i lavori prima della suddetta data, è comprendere se, e a quali condizioni, sia possibile procedere ad una cessione parziale del credito.

Il punto di partenza per l’analisi della tematica non può che essere il comma 1-quater, articolo 121  D.L. 34/2020, all’interno del quale è stato introdotto il divieto di cessione parziale dei crediti.

La norma dispone quanto segue: “I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.”

Il divieto in commento, così come concepito dal legislatore, esclude innanzitutto la possibilità di frazionare arbitrariamente l’importo del credito corrispondente alla detrazione, nelle operazioni di cessione successive al primo trasferimento effettuato dal beneficiario della detrazione (colui che ha commissionato i lavori e sostenuto le spese). Inoltre, per espressa previsione normativa, il divieto esplica la propria efficacia con riferimento ai crediti alimentati in piattaforma con comunicazioni fiscali di opzione successive alla data del 30 aprile 2022.

Dunque, la portata applicativa del divieto fa sì che:


  • La limitazione non operi con riferimento alla prima cessione o sconto in fattura optati dal beneficiario della detrazione, con la conseguenza che il vincolo alla cessione parziale si rivolga esclusivamente ai cessionari (il primo o i successivi) coinvolti nella catena delle cessioni.


  • Il divieto di cessione parziale dei crediti esplichi la propria efficacia con riferimento ai crediti alimentati sulla piattaforma dell’Agenzia tramite comunicazioni di opzione trasmesse in data successiva al 30 aprile 2022.


Come opera il divieto di cessione parziale

L’incertezza interpretativa che permea il divieto di frazionamento del credito è stata oggetto di una specifica interrogazione parlamentare nella seduta del 13 dicembre 2022 (n.5-00129 Del Barba) nella quale venivano chiesti chiarimenti in ordine al tipo di frazionamento ammesso ed alla ipotetica possibilità che un contribuente, beneficiario della detrazione, potesse detrarre la parte di credito consentito dalla propria capienza fiscale, dedicando alla cessione soltanto la parte eccedente.


In tale sede, la Commissione interrogata si è espressa in sintonia con la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate (circolare 19/E/2022), confermando l’operatività del divieto con riferimento alle cessioni successive alla prima e, di conseguenza, riconoscendo che, in occasione della prima cessione, il credito può essere ceduto parzialmente. Viceversa, nel caso di cessioni successive alla prima, ovvero di cessione successiva allo sconto in fattura, il credito non potrà essere frazionato, se non attraverso la suddivisione delle rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.



Il funzionamento della cessione successiva alla prima è stato chiarito anche nella Faq del 19 maggio 2022 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. In quell’occasione l’istituto ha precisato cheil divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali” in cui è suddiviso il credito in base alla tipologia di detrazione e dell’anno di sostenimento dell’importo. Ciò implica che: nelle cessioni successive alla prima, si potrà ulteriormente procedere alla cessione di una, o alcune, - intere - rate annuali di cui è composto il credito; non sarà invece possibile suddividere la singola rata annuale attraverso cessione a più soggetti. E’ stato inoltre confermato che è anche possibile procedere alla cessione di una o alcune rate, compensando con F24 le residue non cedute.



Riepilogando:  


  • in fase di prima cessione è possibile frazionare liberamente l’importo del credito, decidendo quanta parte è possibile cedere a terzi e quanta parte trattenere nella propria disponibilità;
  • nelle cessioni successive alla prima, ogni rata costituente il credito sarà identificata da un codice univoco che impedirà suddivisioni e, dunque, l’unico frazionamento possibile consisterà nella cessione di una o alcune rate annuali.


Da ultimo, si ricorda che il divieto di frazionamento sopra descritto trova applicazione ai crediti che originano da (prime) comunicazioni fiscali di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura successive al 30 aprile 2022. Nell’ambito del “portafoglio crediti” di ciascun contribuente, sarà dunque possibile individuare distintamente crediti frazionabili senza vincoli (da cessioni ante 30 aprile) e quelli assoggettati al divieto di cessione.




 Come procedere alla cessione di una parte del credito

Nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate è disponibile lo strumento denominato “piattaforma cessione crediti” strumentale alla gestione e consultazione dei crediti fiscali di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti. Oltre alla funzione di Accettazione/rifiuto dei crediti ricevuti, è altresì possibile selezionare la parte di credito da cedere e quella da utilizzare in F24.


Per i crediti edilizi “tracciati” dal codice identificativo univoco (i bonus edilizi derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022), la circolazione del credito è ammessa procedendo alla cessione di singole (ed intere) rate annuali di cui si compone il credito. In questo caso ogni rata ha un protocollo univoco che ne impedisce la divisione. Alternativamente, i crediti da bonus edilizi non tracciabili in quanto rinvenienti da comunicazioni di opzione presentate prima del 1° maggio 2022, possono essere ceduti senza rispettare la suddivisione prestabilita in rate annuali.



Occorrerà altresì prestare attenzione al regime di cessione del credito, che dipende essenzialmente da due fattori: legislazione pro tempore del momento in cui il credito ha avuto origine; ordine cronologico della cessione da attuare all’interno della catena di trasferimenti.


Più in dettaglio, di seguito il regime di circolazione che può assumere ciascun credito in piattaforma:


  • Cedibile a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati;
  • Cedibile due volte a soggetti qualificati;
  • Cedibile una volta a soggetti qualificati;
  • Cedibile più volte a chiunque;
  • Cedibile una volta a chiunque;
  • Cedibile solo ai propri correntisti non consumatori da banche; 
  • Non cedibile.