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Registro titolari effettivi: Il Consiglio di Stato rimescola le carte

2024-05-22 14:09

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Registro titolari effettivi: Il Consiglio di Stato rimescola le carte

Il Consiglio di Stato ritiene che le questioni prospettate esigano l'analisi di conformità della normativa interna al diritto unionale.

Premessa


Secondo quanto prescritto dal D. Lgs.231/2007, Decreto Mef n. 55/2022 e ss. decreti attuativi, le imprese costituite nella forma di società di capitali, i trust ed alcuni altri enti con personalità giuridica, sono tenuti ad individuare il Titolare Effettivo e, per non incorrere in sanzioni, a comunicarlo al Registro Imprese con una specifica comunicazione alla camera di commercio territorialmente competente.


Nello specifico, i soggetti interessati dall'obbligo sono:


  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;
  • società cooperative;
  • associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art. 1 comma 2 lett. r) del Provvedimento) ‘residenti’ o meno in Italia;
  • enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

 


La sospensione in via cautelare dell’obbligo di comunicazione e la sentenza del Tar


l Tar del Lazio, con l’ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attestava l’operatività, per determinate categorie di imprese e istituti affini, dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’identità del titolare effettivo al Registro delle imprese.


Il Provvedimento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, disponeva quale termine ultimo per l’adempimento della comunicazione l’11 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto).  La sospensione aveva interessato quindi tutti i soggetti tenuti alla comunicazione alle due sezioni del Registro dei titolari effettivi. Ma il Tar aveva successivamente ripristinato l’obbligo, con la seguente considerazione; i trustee sono istituti simili alla società fiduciaria, che comporta il passaggio gestorio di un bene da un fiduciante (proprietario) ad un fiduciario (gestore). Anche per le società fiduciarie era giusto, quindi, indicare il titolare effettivo dato il rischio di occultamento del bene. Dunque, è stato ripristinato l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo.


 


La nuova sospensione disposta dal Consiglio di Stato


A seguito di un’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è stata nuovamente sospesa, con effetto immediato, l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi. Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso l’esecutività delle sentenze del TAR Lazio con le quali, il 9 aprile scorso, erano stati respinti i ricorsi proposti da diverse associazioni fiduciarie per ottenere l’annullamento dell’obbligo di iscrizione al Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di commercio.


Il Consiglio di Stato si pronuncerà sulla questione a partire dal 19 settembre 2024, data in cui è fissata la prima udienza.


Il Consiglio di Stato sottolinea come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano "l'approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale.”


In questo contesto, il caos regna sovrano. Occorrerà comprendere se la nuova sospensiva disposta dal Consiglio di Stato fa sì che le Camere di Commercio siano legittimate ad accettare comunicazioni in pendenza del termine previsto per la decisione nel merito da parte del Consiglio di Stato oppure, come già avrebbero dovuto fare nelle more della precedente sospensiva, verrà sospesa qualsivoglia operatività relativa al Registro.