Il recente D.Lgs. 108/2024 ha modificato il termine di pagamento della quinta rata da pagare a fronte dell’adesione alla "rottamazione-quater". Preliminarmente, si ricorda che l’istituto rappresenta la quarta edizione della definizione agevolata dei ruoli varata dalla Legge di Bilancio 2023. Più in dettaglio, la misura copre i debiti risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Originariamente, la Legge n. 197/2022, (articolo 1, commi 231-252) prevedeva le seguenti opzioni di pagamento: Tale calendario è stato successivamente rivisitato a seguito di alcune proroghe concesse dal legislatore, da ultimo, per l’appunto, quella prevista dall’articolo 6, D.Lgs. 108/2024, in forza del quale è stata concessa la possibilità di posticipare il pagamento della rata dal 31 luglio 2024 al termine del 15 settembre 2024. La suddetta proroga asseconda le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria che avevano invocato un intervento teso ad alleggerire l’entità dei gravosi pagamenti estivi che incombono sul contribuente nel periodo estivo. Giova ricordare che tale riscadenzamento fa seguito a quello già varato in autunno dal cosiddetto decreto Anticipi (DL n. 145/2023), in ossequio al quale veniva prevista la possibilità di pagare le prime rate della definizione agevolata con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), il 30 novembre 2023 (seconda rata), nel termine unico del 18 dicembre 2023, senza maggiorazioni di sorta. Nel comunicato 96 del 5 agosto 2024 diffuso dal Ministero Economia e Finanze, è stato altresì precisato che “non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023”, contrariamente a quanto si apprendeva da alcune fonti di stampa.

