337cb25c-6880-4e58-9ab5-857f0a02815c

Irap: deducibilità piena dei costi auto se è rispettato il principio di inerenza

2024-08-27 15:21

Array() no author 87701

fisco, irap, calcolo-imposte,

Irap: deducibilità piena dei costi auto se è rispettato il principio di inerenza

Una recente pronuncia spiana la strada alla possibilità di disapplicare in campo Irap le regole di deducibilità limitata stabilite in materia di imposte diret

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione spiana la strada alla possibilità di svincolare la base imponibile Irap dalle regole di deducibilità limitata stabilite in materia di imposte dirette.


In ambito Irap vige il principio di derivazione diretta delle componenti dal conto economico. Tale postulato implica che ricavi e costi operativi contabilizzati ai fini civilistici assumano rilevanza fiscale, fermo restando le specifiche esclusioni tassativamente previste dal Decreto Irap.


L’articolo 5, D. Lgs. 446/1997 individua come punto di partenza per la determinazione del valore della produzione netta, le voci incluse nelle macro-classi A e B del conto economico (con talune esclusioni), ciò allo scopo di evitare un binario di calcolo separato rispetto alle risultanze di bilancio.


Tuttavia, il dato imputato al conto economico può essere “sindacato” dall’Amministrazione Finanziaria in presenza di costi totalmente o parzialmente non inerenti in quanto estranei alla sfera imprenditoriale (es. spese personali). Non di rado, infatti, in bilancio trovano collocazione quote di spesa prive del nesso di strumentalità rispetto all’attività svolta dall’impresa che, come tali, non possono essere dedotte.


Con riferimento ad alcune fattispecie di servizi o beni suscettibili di destinazione ad uso promiscuo, la disciplina Ires detta alcune presunzioni di totale o parziale deducibilità in ragione della presunta non inerenza dell’acquisto, stabilendo percentuali forfettarie di deducibilità del costo, facendo sì che il componente negativo concorra alla formazione della base imponibile soltanto per la parte riferibile all’utilizzo aziendale.


L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha affermato che il contribuente non è tenuto a fornire la prova dell’inerenza del costo laddove abbia applicato le presunzioni legali di parziale deducibilità previste dal Tuir per le imposte dirette (Circolare 36/2009). Dunque, l’applicazione delle regole di deducibilità parziale in campo Irap tiene il contribuente al riparo da potenziali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.


La recente sentenza n. 11791/2024 ha fugato ogni dubbio sul siffatto assetto di regole, concedendo al contribuente la facoltà di disapplicare le regole di deducibilità limitata. In particolare, la vicenda al vaglio dei Giudici scaturiva dalla ripresa a tassazione di maggiori costi dedotti dall’imponibile Irap relativi alle autovetture, rispetto ai quali l’articolo 164, Tuir, prevede percentuali differenziate di deducibilità (che vanno dal 20 al 80%).


La suprema Corte ha accolto il ricorso della società, affermando che “Ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con la conseguenza che non si applica l'art. 164 TUIR ed il conseguente limite di deducibilità dei costi del 20%”. La decisione dei giudici si pone in sintonia con l’orientamento che afferma l’inderogabilità della diretta derivazione dal conto economico dei costi sostenuti ai fini Irap (ex multis Ordinanza n. 15115/2018).