La Legge di Bilancio 2025 approvata in Senato conferma l’introduzione della cosiddetta “Ires premiale” per le società ed enti che reinvestono una certa quota degli utili conseguiti nel periodo d’imposta 2024. Il regime di vantaggio riconosce una riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% a determinate condizioni, ponendo le basi per la revisione organica dell’Ires che dovrebbe trovare pieno compimento in futuro con l’attuazione Legge delega di riforma (Legge n. 111/2023). Si tratta di una misura transitoria con applicazione limitata all’annualità 2025 che, coerentemente con i principi ispiratori della riforma, mira a favorire il risparmio d’imposta a fronte dell’impiego dei profitti in beni strumentali tecnologici e in nuovo personale occupato. Possono accedere alla misura i soggetti "Ires" che non si trovino in liquidazione ordinaria o concorsuale e che non determinino il reddito secondo gli speciali criteri forfetari. Gli enti non commerciali applicano la riduzione limitatamente alla quota di reddito derivante da attività commerciale. Nello specifico, la disposizione accorda una riduzione dell'aliquota di quattro punti percentuali per il 2025 a patto che venga destinata a riserva una quota minima dell'80 per cento degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. E’ altresì richiesto che almeno il 30 per cento dell’utile accantonato sia impiegato nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi agevolabili in chiave Transizione 4.0 (Allegati A e B L. 232/2016) e Transizione 5.0 (art. 38 D.L. 19/2024), insistenti su strutture produttive ubicate nel territorio italiano. L’ammontare degli investimenti, in ogni caso: Con riferimento alle tempistiche, la norma concede quasi un anno e mezzo, considerato che l’investimento potrà essere “realizzato” entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2025, quindi entro il 31 ottobre 2026. Vengono altresì previste ulteriori condizioni riferibili al contesto occupazionale dell’impresa: 1) il numero di unità lavorative per anno non deve diminuito rispetto alla media del triennio precedente 2022-2024; 2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 3) l’impresa non deve aver sfruttato lo strumento della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale per le imprese in crisi. Si decade dall’agevolazione, pena il recupero del differenziale d’ imposta omesso, nel caso in cui: Un Decreto del Mef di futura adozione prevederà le disposizioni attuative dell’agevolazione.

