A decorrere dal 1° Gennaio 2025 cambiano le regole di estinzione rateale dei debiti iscritti a ruolo. L’articolo 13, D. Lgs. 110/2024 ha modificato l’articolo 19, D.P.R. 602/1973 prevedendo l’aumento graduale del numero di rate concedibili su semplice richiesta da parte del debitore. Per i contribuenti che dichiarano di versare in una condizione di difficoltà economica, a partire dalle istanze di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà possibile ottenere fino a 84 rate mensili, in luogo delle attuali 72. Più in dettaglio, la norma prevede l’aumento graduale del numero massimo di rate concedibili senza obbligo di dimostrazione e documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Di seguito le soluzioni possibili: Il debitore può beneficiare di una ulteriore dilatazione delle tempistiche di pagamento, laddove sia in grado di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La norma differenzia l’estensione del periodo di pagamento rateale in funzione dell’importo globale oggetto di dilazione. Per le somme di importo fino a 120.000 euro, è possibile formulare istanza per richiedere la dilazione in quote: Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, è possibile ottenere la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Il debitore ha l’onere di dimostrare la situazione di difficoltà economica, la cui sussistenza verrà valutata dagli uffici tenuto conto dei seguenti parametri: Il Decreto attuativo emanato il 27.12.2024 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il valore degli indici da verificare e la documentazione attestante la temporanea situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria dell’istante. Il Decreto, inoltre, identifica gli eventi straordinari al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente: eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbia determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa. Inoltre, il D.M. fornisce le specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà dei soggetti per i quali non è possibile calcolare i parametri sopra detti (es. condomini). Rateazione concedibili su “semplice” richiesta
Rateazioni con onere documentale

