La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 101 e successivi, L. 213/2023; la scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025. La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali, in linea con le pratiche già presenti in altri Paesi europei, consentirà alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato. L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione al registro delle imprese tenuto presso le locali Camere di Commercio, con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo, oltre ai professionisti, anche le imprese agricole, alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Tuttavia, l’obbligo sussiste in caso di possesso dei beni individuati dalla Legge, meglio descritti nel prossimo paragrafo. La Legge istitutiva individua al comma 101 taluni beni che sono collocati nell’attivo “fisso” dello stato patrimoniale: terreni e fabbricati; impianti e macchinario; attrezzature industriali e commerciali. Per comprendere meglio la natura delle immobilizzazioni oggetto di polizza, occorre richiamare al principio contabile OIC 16 che individua analiticamente gli asset da iscrivere in tali classi. A tal riguardo, per terreni e fabbricati, il documento considera: · terreni (ad esempio: pertinenze fondiarie degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti); · fabbricati strumentali per l’attività della società (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie); · fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (ad esempio: immobili ad uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l’abitazione del personale); · costruzioni leggere. La categoria “impianti e macchinario” comprende: · impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); · impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda; · altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze); · macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni. Infine, la categoria “attrezzature industriali e commerciali” ricomprende: · attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); · attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili. La polizza deve offrire una copertura assicurativa sugli eventi catastrofali dovuti a situazioni emergenziali. In particolare, sono interessati i danni derivanti dalle seguenti calamità naturali: · alluvione, inondazione ed esondazione; · sisma; · frane. Le polizze catastrofali dovranno garantire una copertura adeguata in base al valore dei beni assicurati. Il decreto attuativo stabilisce dei limiti massimi di indennizzo (articolo 7, DM n. 18 30/01/2025): · Per le coperture fino a 1 milione di euro, l’indennizzo massimo corrisponderà all’intero importo assicurato. · Per le somme comprese tra 1 e 30 milioni di euro, il risarcimento non potrà essere inferiore al 70% del valore assicurato. · Per le coperture superiori a 30 milioni di euro, il limite sarà stabilito liberamente tra le parti. Le polizze potranno prevedere una quota di danno non coperta dall’assicurazione, che rimarrà a carico dell’impresa assicurata. Per somme inferiori ai 30 milioni di euro, questa franchigia non potrà superare il 15% del danno subito. Soggetti obbligati
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